La convenzione è uno strumento che consente ai datori di lavoro di pianificare gli inserimenti lavorativi delle persone con disabilità previsti dalla legge 68/99.Â
Non è consentita la stipula di convenzioni previste dalla Legge 68 del 1999 per l’assunzione di categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2, della Legge 68 del 1999Â
La stipula della convenzione consente ai datori di lavoro di assolvere all’obbligo di assunzione, totale o parziale, delle persone con disabilità di cui all’art. 1 della Legge 68/99 se stipulata entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo. Qualora la convenzione sia stipulata per la copertura parziale dei posti disponibili per i lavoratori con disabilità , per la restante quota il datore di lavoro deve utilizzare, ai fini del totale adempimento degli obblighi, gli ordinari istituti previsti dalla Legge 68 del 1999.Â
La Convenzione consente di assolvere all’obbligo mediante assunzione nominativa, attivazione di tirocini formativi con finalità di assunzione, contratti di lavoro a tempo determinato previsti dalle norme vigenti e estensione del periodo di prova.Â
Le tipologie di convenzione previste dalla Legge 68 del 1999 che potranno essere stipulate sono le seguenti:Â
- Convenzioni di programma (articolo 11 comma 1 della Legge 68 del 1999)Â Â
- Convenzioni di integrazione lavorativa (articolo 11 comma 4 della Legge 68 del 1999)Â Â
- Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative (articolo 12 Legge 68 del1999) Â
- Convenzioni di inserimento lavorativo (articolo 12-bis Legge 68 del 1999)Â Â
- Accordi Quadro e Convenzioni su base territoriale (articolo 14 Decreto Legislativo 276 del 2003).Â