Il tirocinio finalizzato all’assunzione per l’assolvimento degli obblighi previsti dall’articolo 3, comma 1, della Legge 68 del 1999 è una modalità di inserimento delle persone con disabilità che i datori di lavoro possono richiedere previa stipula della convenzione articolo 11, Legge 68/99.
Al termine del tirocinio il datore di lavoro deve assumere il tirocinante a tempo indeterminato. Per casi documentati e adeguatamente motivati può essere concessa l’assunzione a tempo determinato di almeno 12 mesi nell’ottica di una progressiva stabilizzazione del rapporto di lavoro.
I datori di lavoro che intendono assolvere all’obbligo di cui alla Legge 68 del 1999 con l‘attivazione di tirocini, devono farsi carico del pagamento dell’INAIL e della polizza RC e garantire al tirocinante un’indennità rapportata all’ammontare del contributo esonerativo concesso alle aziende ai sensi dell’articolo 5 comma 3 Legge 68 del 1999 e non inferiore a € 600,00 lordi mensili.
E’ una tipologia di tirocini attivata unicamente dall’ASPAL in qualità di soggetto attuatore e per mezzo dei Centri per l’Impiego dispiegati sul territorio, nel rispetto delle linee guida dei tirocini formativi e di orientamento approvate con Deliberazione di Giunta Regionale numero 45/7 del 14 novembre 2019 e successive modifiche e integrazioni apportate con Delibera n. 41/27 del 07/08/2020 di approvazione delle Linee guida per la stipula delle convenzioni Legge 68 del 1999 e del Regolamento per la disciplina dei tirocini finalizzati alla copertura delle quote di riserva imposte dalla legge 68/99” approvato con determinazione dirigenziale numero 1273 del 08/09/2020.